Fermo amministrativo dell’auto: una nuova sentenza stabilisce che il provvedimento è illegittimo se il contribuente riesce a dimostrare a cosa gli serve il veicolo. Quello che c’è da sapere.
Il fermo amministrativo è il provvedimento che dispone il blocco di uno o più veicoli intestati a un debitore. Può scattare nel caso in cui il proprietario di un veicolo abbia un debito verso lo stato o un ente locale (comune, provincia o regione) o una pubblica amministrazione. Ad esempio perché non ha pagato le tasse, una multa o un’altra sanzione amministrativa.
In questo caso il creditore può chiedere, attraverso il concessionario della riscossione, di bloccare un bene mobile registrato di proprietà del debitore in modo da indurlo a pagare il debito. Insomma: il debitore insolvente non può più circolare con l’auto o con la moto se scatta il fermo del veicolo tramite iscrizione nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA).
In questo modo il veicolo non potrà circolare fino a quando il debitore non provvederà a saldare quanto dovuto e il fermo verrà cancellato d’ufficio. Inoltre se il debitore non paga il concessionario della riscossione può agire forzatamente per venderlo. Il fermo però non si applica al contribuente che dimostra a cosa serve l’auto: lo stabilisce una nuova sentenza, ecco di cosa si tratta.
Stop fermo amministrativo per l’auto: ecco quando non si applica, la nuova sentenza
L’auto usata per andare al lavoro non può essere sottoposta a fermo amministrativo. Lo ha stabilito una recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano (CTP). In pratica se l’auto risulta fondamentale per l’esercizio dell’attività professionale e non esistono alternative non si può applicare il fermo amministrativo.
I debiti fiscali, in altre parole, non possono “fermare” il veicolo indispensabile per lavorare. La CPT milanese così ha annullato un provvedimento di fermo amministrativo impugnato da un contribuente residente a Milano che si era visto fermare la macchina per non aver pagato oltre 16 mila euro di TARSU, tasse auto e multe stradali tra 2001 e 2009.
Il ricorrente usava la macchina per recarsi sul posto di lavoro, a circa 24 chilometri da casa sua. Non essendoci alternative praticabili (mezzi pubblici o altri mezzi di trasporto) i giudici hanno dichiarato l’inapplicabilità del fermo amministrativo visto che il veicolo andava considerato “strumentale e indispensabile” allo svolgimento dell’attività lavorativa.
I giudici della CTP hanno dunque ribadito quanto stabilito da una sentenza del 2014: in mancanza di alternative, un bene essenziale per il lavoro non può essere sottoposto a fermo. Inoltre mancava da parte dell’ex Equitalia la prova documentale ovvero la notifica delle cartelle di pagamento. Il ricorso del contribuente dunque è stato accolto.